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La Legge

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 LA LEGGE ITALIANA

 

Art. 348 Abusivo esercizio di una professione
Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato,
e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione.

Art. 13 del Codice di Deontologia Medica:
"Art. 13 - Pratiche non convenzionali - Denuncia di abusivismo -
La potestà di scelta di pratiche non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della professione
si esprime nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale, fermo restando,
comunque, che qualsiasi terapia non convenzionale non deve sottrarre il cittadino a specifici trattamenti di comprovata
efficacia e richiede l'acquisizione del consenso. E' vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire
chi eserciti abusivamente la professione anche nel settore delle cosiddette "pratiche non convenzionali".
Il medico venuto a conoscenza di casi di esercizio abusivo o di favoreggiamento o collaborazione anche nel settore
delle pratiche di cui al precedente comma, è obbligato a farne denuncia anche all'Ordine professionale.
Il medico che nell'esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche e/o odontoiatriche effettuate
da non abilitati alla professione è obbligato a farne denuncia anche all'Ordine di appartenenza.”
 
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ART.4: la Repubblica riconosce a tutti il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione
che concorra al progresso materiale e spirituale della società.

ART.35 -III- RAPPORTI ECONOMICI: la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni...

ART.41: l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale,
o in modo di recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana...

ART.53: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva...

CODICE CIVILE, libro Quinto, del Lavoro: ART.2060: il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive,
intellettuali, tecniche e manuali. E' quindi assunto fondamentale della Costituzione e del Codice Civile la tutela del lavoro
in tutte le sue forme, purchè non crei danno e contribuisca al concorso delle spese pubbliche e non è necessario
un "riconoscimento" ufficiale perchè un lavoro, anche se non regolato da norme, possa entrare a far parte delle attività lavorative.

CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e Lavoro) "Affinchè si identifichi una professione non è necessario
che questa abbia un riconoscimento pubblico, ma quei requisiti che ormai rappresentano il quadro di riferimento
internazionale: un sapere dai confini definiti, un sistema di formazione e di controllo della qualità, un corpus
di norme etiche, funzioni orientate al cliente.
Queste caratteristiche riguarderebbero sia il professionista che i soggetti di rappresentanza.
Per cui chiede una riforma attava garantire un percorso formativo adeguatamente strutturato ai propri iscritti,
a verificarne la qualità in itinere,a esigere il rispetto di regole di comportamento ed a conferire il titolo
professionale corrispondente."
 
Art.348 cod.penale (esercizio abusivo della professioni protette, per le quali è richiesta la speciale abilitazione
dello stato.),più specificatamente, per quello che riguarda la professione medica, dalla Cass.Pen., sez.II , 5385/95
"In relazione alla professione medica, che si estrinseca nell'individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne
la cura, somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette il reato d'esercizio abusivo
della professione chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli e appresti le cure al malato".
 
Corte Costituzionale - Ordinanza inappellabile N° 149 del 1988 in cui si stabilisce che “non è attività medica”
eseguire valutazioni ortostatiche generali e locali, fornire suggerimenti riguardanti stile di vita, alimentazione,
uso di prodotti naturali, intervenire su articolazioni con manipolazioni mirate.

 
 
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