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Competenze giuridiche per la formazione di Tecnici, Istruttori ed altre figure similari di Operatori Sportivi (*) a livello nazionale


La formazione degli operatori sportivi a livello nazionale è di competenza dei soggetti che operano, in Italia, con riconoscimento giuridico in campo sportivo e cioè:

        * il C.O.N.I. Comitato Olimpico Nazionale Italiano
        * le Federazioni Sportive
          o realtà associate riconosciute dal C.O.N.I.
        * gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

Le competenze sono state confermate dal Decreto Legislativo 23/07/1999 n. 242 (cosiddetto decreto Melandri di riordino dello sport) che assegna al C.O.N.I., a norma dell'art.11 della Legge 15 marzo 1997 n.59, "l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale" e la "promozione della massima diffusione della pratica sportiva nei limiti di quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1977 n.616"
Lo Statuto del C.O.N.I., regolarmente approvato dal Ministero vigilante, detta, all'art.2 le funzioni di disciplina e regolazione ed all'art.26 l'ordinamento degli Enti di promozione Sportiva. In particolare poi, per gli Enti di Promozione Sportiva, la legittimazione della formazione dei tecnici, istruttori ed atre figure similari di operatori sportivi deriva dalle previsioni dell'art.2 del Regolamento "per il riconoscimento ed i rapporti C.O.N.I. - Enti di promozione Sportiva", approvato dal Consiglio nazionale del C.O.N.I. il 01/08/2001.

Competenze delle Regioni

Ferme restando le competenze nazionali del C.O.N.I.
(e quindi delle federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva), le funzioni in materia di sport sono state, nel tempo ed in parte, con diversi provvedimenti, attribuite alle Regioni (legge 549/95, art.2, comma 46, lettera b; Legge 59/97, art.7; Dlg 31/03/98 n.112) fino ad arrivare alle recenti modifiche dell'art.117 della Costituzione, per cui, allo stato attuale, la materia dello sport è "a legislazione concorrente" tra Stato e Regioni.
Sono pertanto riconosciuti come
"Istruttori, Tecnici qualificati ed altre figure similari di Operatori sportivi"
i soggetti in possesso, alternativamente, di:

- Diploma di Laurea in Scienze Motorie
- Diploma I.S.E.F.
- Percorso formativo di Istruttore o Tecnico come disciplinato dalle
federazioni o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

Pertanto gli Istruttori e Tecnici sportivi con i titoli suddetti possono legittimamente operare in Italia fornendo le loro prestazioni tecnico-operative ai vari Utenti.

(*) tra le figure similari del settore sportivo possono essere compresi anche gli operatori di massaggio.
In relazione al riconoscimento del titolo rilasciato si chiarisce che la validità dello stesso è da rapportare con quelli che possono essere gli eventuali regolamenti interni delle varie federazioni sportive. StatCounter - Free Web Tracker and Counter

 
 

SPENDIBILITA' DEL TITOLO E CERTIFICAZIONI COMPETENZA
TECNICA NAZIONALE

> rapporti con squadre sportive professionistiche

da valutare caso per caso in relazione alla Federazione di appartenenza, in quanto ciascuna di esse può dotarsi di ulteriori regolamenti interni con diverse disposizioni in merito al tesseramento di operatori di supporto (massaggiatori, ecc..)

......omissis......
Sono pertanto riconosciuti come "Istruttori, Tecnici qualificati ed altre figure similari di Operatori sportivi" i soggetti in possesso, alternativamente, di: - Diploma di Laurea in Scienze Motorie - Diploma I.S.E.F. - Percorso formativo di Istruttore o Tecnico come disciplinato dalle federazioni o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. .......omissis.........

> rapporti con centri sportivi privati

in tal caso la possibilità operativa è ampia nel rispetto comunque delle pertinenze attribuite e della disponibilità concessa dalla realtà in cui si opera; la formalizzazione di un rapporto può essere a carattere continuativo od occasionale ed in tal senso è opportuno dialogare con i responsabili del centro per la definizione del rapporto (criteri di natura fiscale, ecc.) secondo quanto riportato al punto 1. del paragrafo che segue

> libera professione

due sone le vie percorribili:

    * apertura di p.iva con la codifica 96.09.09 (ovvero altri servizi n.c.a.) del quadro 'O' (Altri servizi pubblici, sociali e personali) secondo la classificazione delle attività economiche stabilita dal Ministero delle Finanze; in tal caso, fiscalizzando l'attività, è necessario avvalersi della consulenza di esperto in materia (commercialista, ecc.) per i necessari atti da compiere


    * creare un centro associativo indipendente od affiliato ad un Ente di rilievo nazionale (CSEN, AICS, ACLI, ARCI, ecc.) se non si è in possesso del necessario 'know how' per la creazione e gestione.
 Questa seconda via consente, a livello di vantaggi rispetto all'attività fiscalizzata (ipotesi 1), l'assoluta defiscalizzazione dell'attività stessa ed una notevole semplicità gestionale, oltre a minori costi di avviamento e mantenimento del centro che può avere sede presso un domicilio privato od in qualsiasi altro locale che sia dotato di abitabilità (se abitazione) o di agibilità (se locale ad uso attività); inoltre non sono necessarie autorizzazioni di alcun tipo (ASL, Comune, ecc.).

La possibilità di affiliarsi ad un Ente è fattibile presso le sedi periferiche di una delle realtà suindicate, oppure attraverso Adhara che, in tal senso, ha stipulato con l'Ente di appartenenza, un accordo di 'convenzione di affiliazione', ovvero una sorta di mandato che consente la fornitura del servizio di consulenza necessaria per la creazione e la gestione di centri (nuovi o già esistenti) da affiliare a CSEN/CONI.

 

 
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